Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Aumento del 5% della spesa per il personale sanitario regionale - Condizione - Predisposizione del Piano di fabbisogno triennale - Termine ordinatorio per l'adozione del decreto interministeriale che determina la metodologia di calcolo - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di tutela della salute e di quella residuale in materia di organizzazione del personale nonché irragionevolezza e contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036016).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 97, secondo comma, e 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 269, lett. c), della legge n. 234 del 2021. La disposizione, laddove prevede l'onere per le regioni di redigere il Piano di fabbisogno triennale del personale sanitario per poter aumentare la spesa per tale personale del 5%, incide su plurimi ambiti materiali (organizzazione sanitaria e, pertanto, tutela della salute, fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni sotto l'aspetto finanziario nonché coordinamento della finanza pubblica), realizzando un intreccio inestricabile di competenze. Essendo stata preceduta dall'intesa, raggiunta il 18 dicembre 2019 in sede di Conferenza permanente, la disposizione impugnata ha garantito il rispetto della leale collaborazione e il reale coinvolgimento delle regioni. La previsione del nuovo Piano nemmeno viola i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché la metodologia di calcolo del fabbisogno del personale è basata su criteri condivisi, da adottare con apposito decreto interministeriale, e non si determina alcuna sovrapposizione con gli altri piani redatti dalle amministrazioni e dalle ASL. La citata disposizione, inoltre, - impugnata là dove non prevede termini perentori per l'adozione del citato decreto recante la metodologia di calcolo - è conforme anche agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., dal momento che la fissazione di un termine ordinatorio favorisce le regioni; un termine perentorio determinerebbe, infatti, l'impossibilità di adottare il decreto in caso di mancata acquisizione dell'intesa entro il suo spirare, come, peraltro accaduto, nel caso di specie. (Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44496; S. 62/2020; S. 231/2017 - mass. 41853).