Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva - Applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di un nuovo esame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici remittenti.
Devono essere restituiti gli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e degli artt. 1 e 10 della medesima legge, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione la Corte, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; sia dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
- Sulla stessa questione di legittimità costituzionale v., citate, sentenza n. 26/2007 ed ordinanze n. 32/2007 e n. 3/2008.