Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - Applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e lesione del diritto di difesa - Insussistenza di un «diritto vivente» conforme alla premessa ermeneutica - Omessa verifica, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, anche in combinato disposto con l'art. 593 del codice di procedura penale, e dell'art. 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, in quanto i giudici rimettenti hanno omesso di sperimentare adeguate soluzioni ermeneutiche - diverse da quelle praticate - idonee a rendere le disposizioni impugnate esenti dai prospettati dubbi di legittimità. La premessa interpretativa sulla base della quale sono state sollevate le questioni non trova conferma nel diritto vivente ed anzi la giurisprudenza di legittimità ha ribadito come la parte civile, anche dopo l'intervento sull'art. 576 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 6 della legge n. 46 del 2006, possa proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado, così come, in ordine alla disciplina transitoria, si è affermato, da una parte della giurisprudenza di legittimità, che ove pure la nuova legge avesse effettivamente rimosso il potere di appello della parte civile, non ne conseguirebbe comunque l'inammissibilità dell'appello anteriormente proposto da detta parte; e ciò in quanto la disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 1 - evocata dai giudici a quibus - nello stabilire che la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima, si sarebbe limitata soltanto a riaffermare il generale principio tempus regit actum, tipico della materia processuale.
- Sull'onere per i giudici rimettenti di sperimentare soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione, v., citate, ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005 e n. 279/2003.