Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - Lamentata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e lesione del diritto di difesa - Insussistenza di un «diritto vivente» conforme alla premessa ermeneutica - Omessa verifica, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, anche in relazione all'art. 593 dello stesso codice di rito, nonché del citato art. 6, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui escluderebbero, in capo alla parte civile, il potere di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Infatti, non appare incontestata la premessa interpretativa da cui prendono le mosse i rimettenti, ossia che la riforma del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile, posto che non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme a tale premessa, potendosi ravvisare, invece, anche una diversa soluzione ermeneutica idonea a soddisfare il petitum dei rimettenti.
- Sulla manifesta inammissibilità di questioni proposte senza una preventiva verifica della possibilità di altre opzioni interpretative, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 35/2006, n. 381/2005, n. 279/2003.
- Su questione analoga v., citate, ordinanze n. 3/2008 e n. 32/2007.