Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - Applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Mancata previsione di un regime applicabile in via transitoria agli appelli già proposti dalla parte civile - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti, di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del diritto di difesa - Insussistenza di un «diritto vivente» conforme alla premessa ermeneutica - Omessa verifica, da parte del rimettente, della possibilità di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui non esplicita il mezzo di impugnazione esperibile dalla parte civile avverso sentenze di primo grado pregiudizievoli e non dispone nulla in ordine al regime applicabile in via transitoria agli appelli già proposti avverso le sentenze di assoluzione. Infatti, non appare incontestata la premessa interpretativa da cui prendono le mosse i rimettenti, ossia che la riforma del 2006 avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile, posto che non sussiste, allo stato, un "diritto vivente" conforme a tale premessa, potendosi ravvisare, invece, anche una diversa soluzione ermeneutica idonea a soddisfare il petitum dei rimettenti.