Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Successiva declaratoria di incostituzionalità parziale di tale previsione in relazione ad altre disposizioni «a regime» - Incidenza sul 'thema decidendum' - Esclusione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e degli artt. 4 e 10 della medesima legge n. 46 del 2006, relativamente alla parte in cui non si prevede, per il pubblico ministero, la possibilità di appellare le sentenze di non luogo a procedere, deve escludersi che incidano sul thema decidendum le pronunce - emesse successivamente alle ordinanze di remissione - che hanno dichiarato parzialmente incostituzionale il comma 2 dell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. Infatti, tali dichiarazioni sono correlate a quelle di parziale illegittimità costituzionale di disposizioni a regime (artt. 593 e 443, comma 1, cod.proc.pen.) distinte da quelle oggetto di censura da parte dei giudici a quo.
- V., citate, sentenze n. 26 e 320/2007.