Ordinanza 156/2008 (ECLI:IT:COST:2008:156)
Massima numero 32437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 16/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32436


Titolo
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, di parità delle parti e di ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Questioni sollevate sulla premessa della riferibilità delle sentenze di non luogo a procedere alla categoria delle sentenze di proscioglimento - Omessa verifica della possibilità di diverse soluzioni ermeneutiche - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 e degli artt. 4 e 10 delle medesima legge n. 46 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, relativamente alla parte in cui non si prevede, per il pubblico ministero, la possibilità di appellare le sentenze di non luogo a procedere. I giudici rimettenti hanno censurato le norme in oggetto sul presupposto che la formula sentenza di proscioglimento impiegata nell'art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006 abbracci anche le sentenze di non luogo a procedere, non prendendo affatto in esame, anche solo per negarne eventualmente la praticabilità, l'opposta prospettiva interpretativa - peraltro prevalente -, secondo cui la formula sentenza di proscioglimento designa, nella sua accezione tecnica, la sentenza liberatoria pronunciata da un giudice chiamato a decidere sul merito: comprendendo, in specie le (sole) sentenze di non doversi procedere e di assoluzione. D'altro canto, con riguardo all'autonoma questione sollevata nei confronti dello stesso art. 10, nella parte in cui (con asserita irrazionale dilatazione dei tempi processuali) estenderebbe la disciplina transitoria anche agli appelli anteriormente proposti contro le sentenze di non luogo a procedere − l'omesso esame della diversa soluzione ermeneutica equivale a mancato adempimento dell'onere, che grava sul giudice rimettente, di verificare preventivamente se la norma censurata sia suscettibile di interpretazioni alternative, atte ad escludere i dubbi di costituzionalità.

- Sull'equiparazione tra sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere, v., citate, ordinanza n. 4/2008 e sentenza n. 381/1992.

- Sull'onere per i giudici rimettenti di verificare soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione, v., citate, sentenza n. 192/2007 e ordinanza n. 32/2007.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 428  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 4  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 4  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte