Imposte e tasse - Fermo amministrativo dei veicoli per omesso pagamento di cartella notificata per violazioni del codice della strada - Giurisdizione sulle relative controversie - Mancanza di un'espressa previsione normativa di devoluzione delle stesse al giudice tributario - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e del giudice naturale precostituito per legge, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Difetto di rilevanza e impropria richiesta di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui omette di integrare l'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel senso dell'espressa devoluzione al giudice tributario delle controversie in materia di fermo di autoveicoli dovuto al mancato pagamento di cartella notificata per violazioni del codice della strada. Invero, da un lato, la questione proposta difetta di rilevanza in quanto, seguendo la declaratoria da parte del giudice a quo della propria giurisdizione sulla controversia di cui egli è investito, ha ad oggetto una disposizione della quale lo stesso rimettente ha già fatto applicazione, dall'altro, la medesima si risolve in un'impropria richiesta di avallo interpretativo.
- In merito al difetto di rilevanza, in relazione alla già avvenuta applicazione della norma denunciata da parte del rimettente, v., citate, ordinanze nn. 416 e 112/2007.
- In merito alle questioni impropriamente sollevate per ottenere un avallo interpretativo, v., citate, ordinanze nn. 292 e 85/2007.