Ordinanza 158/2008 (ECLI:IT:COST:2008:158)
Massima numero 32439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 16/05/2008; Pubblicazione in G. U. 21/05/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Onere di dimostrazione dell'appartenenza del bene mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato di data anteriore all'anno a cui si riferisce l'imposta iscritta a ruolo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza nonché del diritto di difesa e del diritto di proprietà - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di profili diversi da quelli già esaminati - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare l'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale, consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal debitore solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o sentenza passata in giudicato, anteriore all'anno a cui si riferisce l'imposta iscritta a ruolo, e non anche con documenti aventi data certa anteriori al pignoramento, da parte del locatore che abbia locato al debitore una casa ad uso abitativo arredata, con contratto avente data certa anteriore al pignoramento, ove l'opposizione abbia ad oggetto i mobili compresi in tale locazione. Invero, trattasi di questioni identiche ad altre che sono state già dichiarate non fondate con precedenti pronunce aventi ad oggetto l'art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973 che, nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, era sostanzialmente corrispondente, per le parti considerate, alla norma censurata e a sostegno delle quali il rimettente non prospetta profili diversi da quelli già valutati in precedenza o, comunque, tali da indurre a modificare il precedente orientamento.

- Si vedano, citati, i precedenti specifici di cui alla sentenza n. 351/98, per quanto riguarda la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e l'ordinanza n. 455/2000, per quanto riguarda la violazione degli artt. 24 e 42 Cost.

- Sulla circostanza secondo cui l'art. 42, secondo comma, Cost. non esclude che il diritto di proprietà sia, in certe situazioni, subordinato a condizioni o presupposti, si vedano anche, citate, le sentenze nn. 4/1973 e 4/1960.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 63  co. 

decreto legislativo  26/02/1999  n. 46  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte