Sentenza 70/2023 (ECLI:IT:COST:2023:70)
Massima numero 45561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
23/02/2023; Decisione del
23/02/2023
Deposito del 14/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Aumento del 5% della spesa per il personale sanitario regionale - Condizione - Predisposizione del Piano di fabbisogno triennale - Approvazione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione della competenza nella materia della tutela della salute e di quella residuale in materia di organizzazione del personale - Applicabilità alle sole regioni sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 036016).
Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Aumento del 5% della spesa per il personale sanitario regionale - Condizione - Predisposizione del Piano di fabbisogno triennale - Approvazione del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione della competenza nella materia della tutela della salute e di quella residuale in materia di organizzazione del personale - Applicabilità alle sole regioni sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 036016).
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 269, lett. c), della legge n. 234 del 2021, laddove prevede l'approvazione del Piano di fabbisogno triennale del personale sanitario regionale da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA. Essendo l'azione congiunta dei detti organismi finalizzata ad analizzare l'andamento dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, la disposizione impugnata - diretta a salvaguardare gli equilibri della finanza pubblica - deve considerarsi applicabile solo alle regioni sottoposte ai detti piani di rientro, le quali sono impegnate in programmi di contenimento della spesa a garanzia dei LEA; per le altre regioni è invece sufficiente la valutazione congiunta da parte dei medesimi organismi. (Precedente citato: S. 168/2021).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 269, lett. c), della legge n. 234 del 2021, laddove prevede l'approvazione del Piano di fabbisogno triennale del personale sanitario regionale da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA. Essendo l'azione congiunta dei detti organismi finalizzata ad analizzare l'andamento dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, la disposizione impugnata - diretta a salvaguardare gli equilibri della finanza pubblica - deve considerarsi applicabile solo alle regioni sottoposte ai detti piani di rientro, le quali sono impegnate in programmi di contenimento della spesa a garanzia dei LEA; per le altre regioni è invece sufficiente la valutazione congiunta da parte dei medesimi organismi. (Precedente citato: S. 168/2021).
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2021
n. 234
art. 1
co. 269
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte