Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione nell'esercizio del procedimento legislativo statale nonché della disciplina in tema di potestà statale di indirizzo e coordinamento - Evocazione di parametri inconferenti - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per evocazione di parametri statutari estranei alla sfera di competenza provinciale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 725 a 730 e da 733 a 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata per denunciata lesione del principio di leale collaborazione nell'esercizio del procedimento legislativo statale nonché della disciplina in tema di potestà statale di indirizzo e coordinamento. Infatti l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione, né appare conferente, in ordine al procedimento legislativo, il richiamo all'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 266 del 1992 (e ciò senza considerare il superamento della figura degli atti di indirizzo e coordinamento, sancito espressamente dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni).
- In senso analogo, v. la citata sentenza n. 401/2007.
- Sugli atti di indirizzo e coordinamento statale nelle materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni, v. la citata sentenza n. 329/2003.