Sentenza 159/2008 (ECLI:IT:COST:2008:159)
Massima numero 32446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32440  32441  32442  32443  32444  32445  32447  32448  32449  32450  32451  32452  32453  32454


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica nelle Regioni - Riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, limiti a compensi ed indennità dei componenti degli organi rappresentativi e al numero dei medesimi, soppressione degli enti inutili, fusione delle società partecipate, ridimensionamento delle strutture organizzative - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione delle competenze regionali residuali nelle materie «organizzazione amministrativa» o «disciplina del personale» nonché asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Esclusione - Individuazione di obiettivi finanziari di carattere «globale» senza imposizione di precetti specifici e puntuali - Qualificabilità delle disposizioni denunciate quali principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 721 e 722, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - che introducono misure per la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, limiti a compensi ed indennità dei componenti degli organi rappresentativi e al numero dei medesimi, soppressione degli enti inutili, fusione delle società partecipate, ridimensionamento delle strutture organizzative - sollevate, in relazione agli artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 Cost., per violazione delle competenze regionali residuali nelle materie «organizzazione amministrativa» o «disciplina del personale», nonché per asserita violazione dell'autonomia finanziaria. Le disposizioni censurate sono qualificabili principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» in quanto esse non vanno oltre la individuazione di obiettivi finanziari globali (comma 723, peraltro non impugnato), limitandosi a prevedere che le Regioni intervengano, entro sei mesi, in via legislativa od anche solo amministrativa, per ridurre le spese nella vasta ed eterogenea area dell'organizzazione regionale. D'altro canto è naturale che l'intervento legislativo statale riferito alle Regioni, legittimamente riconducibile all'esercizio della competenza a dettare princípi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, possa comportare una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante.

- In tema di autonomia di spesa delle Regioni, v. le citate sentenze n. 169 e n. 162/2007; n. 353 e n. 36/2004.

- Nel senso che le disposizioni statali possano contenere solo criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, v. le citate sentenze n. 95/2007, n. 449/2005 e n. 390/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 721

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 722

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte