Sentenza 159/2008 (ECLI:IT:COST:2008:159)
Massima numero 32447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32440  32441  32442  32443  32444  32445  32446  32448  32449  32450  32451  32452  32453  32454


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Società partecipate dalle Regioni - Limitazioni ai compensi degli amministratori e al numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione - Ricorso della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano - Introduzione di disposizioni analitiche e di dettaglio in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione censurata - la quale prevede che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai princìpi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica» -, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, quand'anche fosse collocata nell'area del coordinamento della finanza pubblica, vincola Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, compromettendone illegittimamente l'autonomia finanziaria, così esorbitando dal compito di formulare i soli princípi fondamentali della materia. Le altre censure risultano assorbite.

- Sulle competenze che l'art. 123 della Costituzione assegna in materia di organizzazione e funzionamento della Regione alla fonte statutaria, v. le citate sentenze n. 387 e n. 188/2007; n. 233/2006.

- Sulla possibile interferenza di una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica in una materia di competenza regionale e provinciale, v. le citate sentenze n. 188/2007, n. 2/2004 e n. 274/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 730

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 16  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 17