Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Società partecipate dalle Regioni - Limitazioni ai compensi degli amministratori e al numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione - Ricorso della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano - Introduzione di disposizioni analitiche e di dettaglio in violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La disposizione censurata - la quale prevede che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai princìpi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica» -, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, quand'anche fosse collocata nell'area del coordinamento della finanza pubblica, vincola Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, compromettendone illegittimamente l'autonomia finanziaria, così esorbitando dal compito di formulare i soli princípi fondamentali della materia. Le altre censure risultano assorbite.
- Sulle competenze che l'art. 123 della Costituzione assegna in materia di organizzazione e funzionamento della Regione alla fonte statutaria, v. le citate sentenze n. 387 e n. 188/2007; n. 233/2006.
- Sulla possibile interferenza di una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica in una materia di competenza regionale e provinciale, v. le citate sentenze n. 188/2007, n. 2/2004 e n. 274/2003.