Sentenza 159/2008 (ECLI:IT:COST:2008:159)
Massima numero 32449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32440  32441  32442  32443  32444  32445  32446  32447  32448  32450  32451  32452  32453  32454


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Modalità partecipative dell'ente locale alla società tramite la nomina degli amministratori - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata indebita compressione dell'autonomia finanziaria dei propri enti locali - Esclusione - Prevalenza di profili di tipo ordinamentale anziché finanziario - Evocazione di parametri estranei alla sfera di competenza provinciale - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile, per evocazione di parametri statutari estranei alla sfera di competenza provinciale (artt. 5 e 80 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, nel disciplinare le modalità partecipative dell'ente locale alle società quotate in borsa tramite la nomina degli amministratori, risponde in prevalenza ad esigenze riconducibili alla materia di tipo ordinamentale, la cui competenza spetta alla Regione.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 729

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

Altri parametri e norme interposte