Sentenza 159/2008 (ECLI:IT:COST:2008:159)
Massima numero 32451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/05/2008; Decisione del
07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Indebita compressione dell'autonomia finanziaria degli enti locali della Provincia - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale ad opera di disposizioni a carattere analitico e dettagliato - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Estensione degli effetti della declaratoria a salvaguardia delle identiche competenze statutarie della Provincia autonoma di Trento - Assorbimento delle ulteriori censure.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Indebita compressione dell'autonomia finanziaria degli enti locali della Provincia - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale ad opera di disposizioni a carattere analitico e dettagliato - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Estensione degli effetti della declaratoria a salvaguardia delle identiche competenze statutarie della Provincia autonoma di Trento - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 725, 726, 727 e 728, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano". Le disposizioni denunciate, che introducono misure volte a ridurre gli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, presentano carattere analitico e dettagliato, così esorbitando dal compito di formulare i soli princípi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale delle citate disposizioni per il territorio della Provincia di Bolzano si estendono a salvaguardia delle identiche competenze statutarie della Provincia autonoma di Trento. Le residue censure risultano assorbite.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi 725, 726, 727 e 728, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano". Le disposizioni denunciate, che introducono misure volte a ridurre gli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, presentano carattere analitico e dettagliato, così esorbitando dal compito di formulare i soli princípi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale delle citate disposizioni per il territorio della Provincia di Bolzano si estendono a salvaguardia delle identiche competenze statutarie della Provincia autonoma di Trento. Le residue censure risultano assorbite.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 725
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 726
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 727
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 728
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 16
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 17
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
co. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3
co. 3