Sentenza 159/2008 (ECLI:IT:COST:2008:159)
Massima numero 32452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/05/2008; Decisione del
07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Limiti alla possibilità di nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica società a totale o parziale capitale pubblico - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata indebita compressione dell'ordinamento dei propri enti locali - Evocazione di parametro estraneo alla sfera di competenza provinciale - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Limiti alla possibilità di nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica società a totale o parziale capitale pubblico - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata indebita compressione dell'ordinamento dei propri enti locali - Evocazione di parametro estraneo alla sfera di competenza provinciale - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per evocazione di parametri statutari estranei alla sfera di competenza provinciale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - il quale prevede limiti alla possibilità di nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica società a totale o parziale capitale pubblico -, in quanto per ciò che concerne la sua incidenza sull'ordinamento degli enti locali, lo statuto regionale attribuisce la competenza in materia alla Regione e non alla Provincia.
E' inammissibile, per evocazione di parametri statutari estranei alla sfera di competenza provinciale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - il quale prevede limiti alla possibilità di nomina di amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica società a totale o parziale capitale pubblico -, in quanto per ciò che concerne la sua incidenza sull'ordinamento degli enti locali, lo statuto regionale attribuisce la competenza in materia alla Regione e non alla Provincia.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 734
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 16
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 17