Sentenza 159/2008 (ECLI:IT:COST:2008:159)
Massima numero 32454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32440  32441  32442  32443  32444  32445  32446  32447  32448  32449  32450  32451  32452  32453


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Misure per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni e delle Province autonome - Obbligo di pubblicazione degli incarichi di amministratore delle società di totale o parziale capitale pubblico nonché dei relativi compensi - Sanzione amministrativa in caso di violazione dell'obbligo - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Ritenuta violazione dell'autonomia regionale - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale» - Inerenza dei profili sanzionatori alla disciplina sostanziale - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 735 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - che prevede l'obbligo di pubblicazione degli incarichi di amministratore delle società di totale o parziale capitale pubblico e dei relativi compensi nonché una sanzione amministrativa in caso di violazione dell'obbligo - promosse in riferimento all'autonomia delle Regioni e delle Province autonome. Non può infatti ritenersi lesiva dell'autonomia regionale la previsione di obblighi di trasmissione all'amministrazione centrale di dati ed informazioni a scopo di monitoraggio ovvero di prescrizioni, come quelle impugnate, relative al conferimento di piena pubblicità per alcune categorie di dati, in quanto riconducibili alla competenza esclusiva statale, riferibile anche alle autonomie regionali speciali, in tema di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di cui all'art. 117, comma secondo, lettera r), Cost. E poiché si opera nell'ambito di una competenza esclusiva statale, spetta al legislatore statale prevedere eventualmente sanzioni amministrative, dato che la disciplina in tema di sanzioni accede alla disciplina sostanziale.

- In tema di obblighi di trasmissione all'amministrazione centrale di dati ed informazioni a scopo di monitoraggio, v. la citata sentenza n. 36/2004.

- Sulla riferibilità anche alle autonomie regionali speciali della titolarità esclusiva statale in tema di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di cui all'art. 117, comma secondo, lettera r), Cost., v. le citate sentenze n. 240/2007 e n. 35/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 735

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 80

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 81

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 16  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art. 17