Sentenza 161/2008 (ECLI:IT:COST:2008:161)
Massima numero 32456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
07/05/2008; Decisione del
07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Titolo
Amministrazione pubblica - 'Spoils system' - Incarichi di funzioni dirigenziali «non apicali» conferiti a personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Prevista cessazione automatica «decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo» - Denunciato contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Inapplicabilità nel giudizio 'a quo' della disposizione censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Amministrazione pubblica - 'Spoils system' - Incarichi di funzioni dirigenziali «non apicali» conferiti a personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Prevista cessazione automatica «decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo» - Denunciato contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Inapplicabilità nel giudizio 'a quo' della disposizione censurata - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, dell'art. 2, comma 159, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale, modificando il comma 8 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede, tra l'altro, che gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a personale «non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23» cessano «decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo». La questione è priva di rilevanza in quanto la cessazione di funzione dirigenziale sulla quale è chiamato a pronunciarsi il giudice a quo riguarda una funzione dirigenziale non apicale, ed è avvenuta in applicazione dell'art. 2, comma 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, sicché della norma censurata il rimettente non deve fare applicazione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, dell'art. 2, comma 159, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale, modificando il comma 8 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede, tra l'altro, che gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a personale «non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23» cessano «decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo». La questione è priva di rilevanza in quanto la cessazione di funzione dirigenziale sulla quale è chiamato a pronunciarsi il giudice a quo riguarda una funzione dirigenziale non apicale, ed è avvenuta in applicazione dell'art. 2, comma 161, del decreto-legge n. 262 del 2006, sicché della norma censurata il rimettente non deve fare applicazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
03/10/2006
n. 262
art. 2
co. 159
legge
24/11/2006
n. 286
art. 1
co. 1
decreto-legge
03/10/2006
n. 262
art. 2
co. 159
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 19
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte