Sentenza 161/2008 (ECLI:IT:COST:2008:161)
Massima numero 32457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
07/05/2008; Decisione del
07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Titolo
Amministrazione pubblica - 'Spoils system' - Incarichi dirigenziali conferiti prima del 17 maggio 2006 a personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ma dipendente da altre amministrazioni pubbliche - Prevista cessazione ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 262 del 2006 - Questione di costituzionalità sollevata nell'ambito di procedimento cautelare - Non avvenuto esaurimento della 'potestas iudicandi' del rimettente - Sussistenza della legittimazione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla Avvocatura dello Stato.
Amministrazione pubblica - 'Spoils system' - Incarichi dirigenziali conferiti prima del 17 maggio 2006 a personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ma dipendente da altre amministrazioni pubbliche - Prevista cessazione ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 262 del 2006 - Questione di costituzionalità sollevata nell'ambito di procedimento cautelare - Non avvenuto esaurimento della 'potestas iudicandi' del rimettente - Sussistenza della legittimazione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla Avvocatura dello Stato.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, dell'art. 2, comma 161, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prevede che gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prima del 17 maggio 2006, «cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore» dello stesso decreto-legge n. 262 del 2006, va disattesa l'eccezione di inammissibilità perché sollevata nell'àmbito di un procedimento cautelare. Infatti, posto che tale procedimento è ancora in corso, il giudice a quo non ha esaurito la propria potestas iudicandi ed è quindi incontestabile la sua legittimazione a sollevare in detta fase la questione di costituzionalità della disposizione di cui è chiamato a fare applicazione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, dell'art. 2, comma 161, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prevede che gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prima del 17 maggio 2006, «cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore» dello stesso decreto-legge n. 262 del 2006, va disattesa l'eccezione di inammissibilità perché sollevata nell'àmbito di un procedimento cautelare. Infatti, posto che tale procedimento è ancora in corso, il giudice a quo non ha esaurito la propria potestas iudicandi ed è quindi incontestabile la sua legittimazione a sollevare in detta fase la questione di costituzionalità della disposizione di cui è chiamato a fare applicazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
03/10/2006
n. 262
art. 2
co. 161
legge
24/11/2006
n. 286
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte