Catasto - Rendita catastale degli opifici industriali destinati a centrali elettriche - Determinazione - Computabilità degli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale elettrica, anche se fisicamente non incorporati al suolo - Previsione introdotta con disposizione di interpretazione autentica - Denunciata irragionevolezza, vincolando la disposizione censurata ad un significato non ascrivibile alla norma interpretata nonché violazione del diritto di difesa e delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 2005, n. 88, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104 e 108 Cost., perché, autoqualificandosi come norma di interpretazione autentica quanto ai criteri di computo della rendita catastale degli opifici industriali adibiti a centrali elettriche, avrebbe efficacia retroattiva. Posto che, in generale, la norma che deriva dalla legge di "interpretazione autentica" non può dirsi irragionevole (art. 3, comma 1, Cost.), ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, la necessità, nella specie, di comporre un contrasto giurisprudenziale privilegiando una delle interpretazioni ricavabili dalla disciplina catastale, conforme a quella codicistica, rende legittimo il ricorso ad una norma di interpretazione autentica e non irragionevole, quindi, la sua efficacia retroattiva.
- Sulle leggi di interpretazione autentica, v. le citate sentenze n. 374/2002 e n. 274/2006.