Sentenza 162/2008 (ECLI:IT:COST:2008:162)
Massima numero 32460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32459  32461  32462


Titolo
Catasto - Rendita catastale degli opifici industriali destinati a centrali elettriche - Determinazione - Computabilità degli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale elettrica, anche se fisicamente non incorporati al suolo - Previsione introdotta con disposizione di interpretazione autentica limitatamente alle centrali elettriche - Asserita disparità di trattamento tra contribuenti esercenti di centrali elettriche e contribuenti che esercitano altre attività imprenditoriali - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 2005, n. 88, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, limitando espressamente la sua efficacia interpretativa ai soli soggetti che gestiscono centrali elettriche, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti che esercitano detta attività e quelli che non la svolgono. La norma censurata, la quale, con riguardo alle centrali elettriche, risolve ogni possibile dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale, individuando come criterio per la determinazione della rendita suddetta, non l'amovibilità o meno di un bene, ma la circostanza che esso costituisca (come le turbine) una componente strutturale ed essenziale, che contribuisce alla funzione complessiva ed unitaria dell'opificio stesso, non crea un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, riporta le stesse nell'àmbito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate (altiforni, carri-ponte, grandi impianti di produzione di vapore), eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse, e quindi non solo non viola il principio di uguaglianza, ma anzi tende ad affermarlo, proprio perché toglie ogni dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale anche con riguardo alle centrali elettriche.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/03/2005  n. 44  art. 1  co. 

legge  31/05/2005  n. 88  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte