Sentenza 162/2008 (ECLI:IT:COST:2008:162)
Massima numero 32461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32459  32460  32462


Titolo
Catasto - Rendita catastale degli opifici industriali destinati a centrali elettriche - Determinazione - Computabilità degli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale elettrica, anche se fisicamente non incorporati al suolo - Previsione introdotta con disposizione di interpretazione autentica - Asserita violazione del principio di capacità contributiva - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 2005, n. 88, censurato, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui, limitando espressamente la sua efficacia interpretativa ai soli soggetti che gestiscono centrali elettriche, violerebbe il principio di capacità contributiva. Invero, non solo non è prospettabile una lesione dell'indicato principio in relazione alla determinazione della rendita catastale (che non costituisce né un'imposta, né un presupposto d'imposta), ma la capacità contributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza.

- Sul principio di capacità contributiva, v., citate, sentenze n. 362/2000 e n. 143/1995.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/03/2005  n. 44  art. 1  co. 

legge  31/05/2005  n. 88  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte