Catasto - Rendita catastale per terreni e fabbricati - Rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria - Termine per la notificazione - Mancata previsione - Conseguente assoggettamento a tempo indeterminato del contribuente all'azione accertatrice dell'Amministrazione - Asserito contrasto con i principi di eguaglianza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché con il diritto di difesa - Questione esclusivamente riferita ad atto non avente forza di legge - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), e dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione, in quanto, malgrado il rimettente deduca l'incostituzionalità di una norma di legge e di un atto regolamentare, le censure investono solo quest'ultimo, per il quale, non è consentito il sindacato di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione.
- Sulla insindacabilità degli atti non aventi forza di legge, v. la sentenza n. 101/1977 e le citate ordinanze n. 124/2001, nn. 328 e 100/2000, n. 244/1984.