Parlamento - Immunità parlamentari - Sentenza definitiva di condanna a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione - Successiva deliberazione adottata dalla Camera dei deputati, di insindacabilità delle opinioni per le quali è stata pronunciata condanna - Giudizio di revisione a seguito di detta delibera - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Catanzaro - Denunciata interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria per insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e la sua attività di deputato - Difetto di motivazione in ordine all'enunciata insussistenza del nesso funzionale con riferimento agli atti parlamentari e al contenuto della deliberazione di insindacabilità - Inammissibilità del ricorso.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, sollevato dalla Corte d'appello di Catanzaro nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 6 marzo 2003, di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni per le quali un deputato è stato condannato per il reato di diffamazione, deliberazione intervenuta nel corso del giudizio di revisione di detto processo. Premesso che l'autorità giudiziaria che propone il conflitto di attribuzione, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., ha l'onere, per il principio di completezza ed autosufficienza del ricorso, di esporre le proprie ragioni in modo da consentire alla Corte costituzionale di raffrontare le dichiarazioni extra moenia con il contenuto di atti tipici della funzione parlamentare, nella specie, l'atto introduttivo difetta di indicazioni in ordine a tali atti, essendosi in particolare l'autorità ricorrente limitata ad enunciare l'insussistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni extra moenia e attività parlamentare, senza in alcun modo motivarla, con riferimento agli atti parlamentari e al contenuto della delibera di insindacabilità.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 331/2007.
- Sulla necessità che l'atto introduttivo consenta alla Corte di raffrontare le dichiarazioni extra moenia con il contenuto di atti tipici della funzione parlamentare, v., citata, sentenza n. 271/2007.