Sentenza 164/2008 (ECLI:IT:COST:2008:164)
Massima numero 32464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  07/05/2008;  Decisione del  07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32465  32466


Titolo
Legittimazione a sollevare questioni incidentali - Legittimazione della Corte d'appello (in composizione particolare) nel procedimento di verifica dei risultati del 'referendum' sulle leggi statutarie delle Regioni - Esclusione, attesa la natura strumentale e non giurisdizionale dell'attività assegnata alla Corte d'appello.

Testo

Ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni incidentali di legittimità costituzionale possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un giudizio del quale egli sia investito, e, perché possa ritenersi sussistente il presupposto processuale richiesto da dette norme non è sufficiente il solo requisito soggettivo (intervento di un magistrato), ma occorre, altresì, che l'attività applicativa della legge da parte del giudice sia caratterizzata da entrambi gli attributi dell'obiettività e della definitività, nel senso dell'idoneità (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato. Ne consegue che la Corte di appello di Cagliari, nella particolare composizione di cui all'art. 14, primo comma, della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, alla quale è attribuito il solo compito di proclamare l'esito del referendum sulla base dell'accertamento del numero dei votanti e dell'ammontare dei voti favorevoli e contrari, non è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale (nella specie, dell'articolo 15, primo comma, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, nella parte in cui rinvia all'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20), svolgendo essa, secondo un procedimento che non presenta i caratteri del giudizio, una funzione strumentale di acquisizione ed elaborazione di dati necessari ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza del Presidente della Giunta regionale.

- Per l'affermazione, nella giurisprudenza più risalente, della legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in presenza del solo requisito soggettivo, v, citate, sentenze n. 129/1957; n. 83/1966.

- Per l'esclusione della legittimazione, nel caso in cui l'intervento del giudice si esplichi nell'ambito di un procedimento amministrativo, suscettibile di controllo giurisdizionale, sentenza n. 132/1973; nel caso in cui il rimettente risulti investito di «una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica, v. sentenza n. 96/1976; nel caso in cui difetti un momento propriamente decisorio, v. sentenze nn. 112/1964, 13/1966, 74/1971, 17/1980, nonché ordinanze n. 59/1990, 86 e 382/1991; nel caso in cui vi sia carenza di contraddittorio, ex plurimis, sentenze nn. 12/1971, 226/1976, 29 e 335/1995, 387/1996, nonché ordinanza n. 183/1999; nel caso in cui l'atto posto in essere dal rimettente sia privo del carattere della definitività, v. sentenza n. 387/1996; in generale, ordinanza n. 6/2008.

- Per l'esclusione della legittimazione degli uffici elettorali circoscrizionali, v. sentenza n. 387/1996, e del collegio centrale di garanzia elettorale, v. sentenza n. 216/1972.

- Per la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale delle autorità giudiziarie allorquando siano coinvolte in procedimenti referendari o elettorali nella fase anteriore alla consultazione, v., citate, sentenza n. 334/2004, e ordinanza n. 207/2000.

- Per la sussistenza della legittimazione dell'Ufficio centrale per il referendum, v. sentenza n. 43/1982.

- Per la sussistenza della legittimazione della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione del rendiconto, v., citate, sentenze nn. 165/1963, 121/1966, 142/1968 e n. 244/1995.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  28/10/2002  n. 21  art. 15  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  17/05/1957  n. 20  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23