Sentenza 164/2008 (ECLI:IT:COST:2008:164)
Massima numero 32465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/05/2008; Decisione del
07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Titolo
'Referendum' - Norme della Regione Sardegna - Disciplina del 'referendum' sulle leggi statutarie - Attribuzione alla Corte d'appello, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, del compito di procedere, in pubblica adunanza e con l'intervento del procuratore generale, all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati - Denunciata attribuzione con legge regionale alla Corte d'appello di funzione diversa da quella prevista dall'ordinamento giudiziario e dalle altre leggi dello Stato - Difetto di legittimazione dell'autorità rimettente - Inammissibilità della questione.
'Referendum' - Norme della Regione Sardegna - Disciplina del 'referendum' sulle leggi statutarie - Attribuzione alla Corte d'appello, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, del compito di procedere, in pubblica adunanza e con l'intervento del procuratore generale, all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati - Denunciata attribuzione con legge regionale alla Corte d'appello di funzione diversa da quella prevista dall'ordinamento giudiziario e dalle altre leggi dello Stato - Difetto di legittimazione dell'autorità rimettente - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, primo comma, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, censurato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, in quanto, rinviando all'articolo 14, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, assegna alla Corte d'appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, il compito di procedere, con l'intervento del procuratore generale, «all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum», così attribuendo ad un'autorità giurisdizionale «una funzione diversa da quelle previste dall'ordinamento giudiziario e da quelle altre stabilite con legge dello Stato». Poiché alla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di verifica dei risultati del referendum (nella specie, del referendum del 21 ottobre 2007 sulla legge statutaria per la Regione Sardegna approvata il 7 marzo dello stesso anno), è assegnata una funzione strumentale di acquisizione ed elaborazione di dati necessari ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza del Presidente della Giunta regionale, difetta il requisito oggettivo per la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, svolgendosi detta funzione secondo un procedimento che non presenta i caratteri del giudizio.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, primo comma, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, censurato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, in quanto, rinviando all'articolo 14, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, assegna alla Corte d'appello, in pubblica adunanza, presieduta dal Presidente e costituita da quattro consiglieri, il compito di procedere, con l'intervento del procuratore generale, «all'accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum», così attribuendo ad un'autorità giurisdizionale «una funzione diversa da quelle previste dall'ordinamento giudiziario e da quelle altre stabilite con legge dello Stato». Poiché alla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di verifica dei risultati del referendum (nella specie, del referendum del 21 ottobre 2007 sulla legge statutaria per la Regione Sardegna approvata il 7 marzo dello stesso anno), è assegnata una funzione strumentale di acquisizione ed elaborazione di dati necessari ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza del Presidente della Giunta regionale, difetta il requisito oggettivo per la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, svolgendosi detta funzione secondo un procedimento che non presenta i caratteri del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
28/10/2002
n. 21
art. 15
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
17/05/1957
n. 20
art. 14
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte