Sentenza 164/2008 (ECLI:IT:COST:2008:164)
Massima numero 32466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
07/05/2008; Decisione del
07/05/2008
Deposito del 20/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Titolo
'Referendum' - Norme della Regione Sardegna - Disciplina del 'referendum' sulle leggi statutarie - Applicabilità del 'quorum' strutturale di «almeno un terzo degli elettori» - Denunciata introduzione con legge ordinaria di un 'quorum' strutturale non previsto dalla norma statutaria - Difetto di legittimazione dell'autorità rimettente - Inammissibilità della questione.
'Referendum' - Norme della Regione Sardegna - Disciplina del 'referendum' sulle leggi statutarie - Applicabilità del 'quorum' strutturale di «almeno un terzo degli elettori» - Denunciata introduzione con legge ordinaria di un 'quorum' strutturale non previsto dalla norma statutaria - Difetto di legittimazione dell'autorità rimettente - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, primo comma, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, censurato, in riferimento all'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale per la Sardegna, quale modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, in quanto, rinviando all'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, senza escludere espressamente l'applicabilità al referendum sulla legge statutaria del quorum strutturale previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 20 del 1957, introdurrebbe un quorum non previsto per il referendum sulle leggi statutarie. Poiché alla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di verifica dei risultati del referendum (nella specie, del referendum del 21 ottobre 2007 sulla legge statutaria per la Regione Sardegna approvata il 7 marzo dello stesso anno), è assegnata una funzione strumentale di acquisizione ed elaborazione di dati necessari ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza del Presidente della Giunta regionale, difetta il requisito oggettivo per la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, svolgendosi detta funzione secondo un procedimento che non presenta i caratteri del giudizio.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, primo comma, della legge della Regione Sardegna 28 ottobre 2002, n. 21, censurato, in riferimento all'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale per la Sardegna, quale modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, in quanto, rinviando all'articolo 14 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, senza escludere espressamente l'applicabilità al referendum sulla legge statutaria del quorum strutturale previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 20 del 1957, introdurrebbe un quorum non previsto per il referendum sulle leggi statutarie. Poiché alla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento di verifica dei risultati del referendum (nella specie, del referendum del 21 ottobre 2007 sulla legge statutaria per la Regione Sardegna approvata il 7 marzo dello stesso anno), è assegnata una funzione strumentale di acquisizione ed elaborazione di dati necessari ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza del Presidente della Giunta regionale, difetta il requisito oggettivo per la legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, svolgendosi detta funzione secondo un procedimento che non presenta i caratteri del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
28/10/2002
n. 21
art. 15
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
17/05/1957
n. 20
art. 14
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 15
co. 4
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte