Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Lamentata violazione del diritto fondamentale della persona alla riservatezza e al silenzio - Necessario bilanciamento del diritto alla riservatezza con altri interessi costituzionalmente rilevanti (nella specie, quello alla repressione delle infrazioni stradali, in quanto strumentale alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) - Finalizzazione dell'obbligo di comunicazione ad una dichiarazione confessoria in caso di coincidenza del conducente con il proprietario del veicolo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 2 Cost., in quanto prevede, per il proprietario del veicolo - in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, non identificato al momento della commessa violazione - la sanzione contemplata dal comma 8 dell'art. 180 del medesimo codice della strada, indipendentemente dalle condizioni in presenza delle quali risulta sanzionata la sua inosservanza. Premesso che la tutela del diritto alla riservatezza deve essere bilanciata con la salvaguardia di altri interessi costituzionalmente rilevanti, l'obbligo di comunicazione posto a carico del proprietario del veicolo, essendo previsto al fine di assicurare l'irrogazione della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida nei confronti del conducente resosi responsabile di un'infrazione stradale, presenta carattere strumentale alla soddisfazione di un interesse - la repressione delle infrazioni stradali - chiaramente collegato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; né detto obbligo di comunicazione viola il diritto al silenzio, risultando esso chiaramente diretto a provocare - allorché la persona del conducente, autore dell'infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo - una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione ex art. 204-bis del codice della strada avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione.
- Sull'esigenza di bilanciamento della tutela del diritto alla riservatezza con la salvaguardia di altri interessi costituzionalmente rilevanti, v., citate, sentenze n. 121/1963 e n. 104/1969.
- Sul collegamento tra la repressione delle infrazioni stradali e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, v. citate, sentenza n. 428/2004; ordinanza n. 247/2005.
- Sulla distinzione tra la posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile, v. citata, sentenza n. 85/1983.
- Per l'affermazione che il diritto al silenzio si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo, v., citata, ordinanza n. 33/2002.