Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Disciplina originaria, applicabile 'ratione temporis' - Omessa previsione di cause di giustificazione e/o di scusanti che impediscano l'applicazione della sanzione al trasgressore incolpevole - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione - Necessaria distinzione tra la condotta di chi omette di comunicare i dati richiesti e quella di chi effettua una comunicazione di senso negativo, salva la valutazione della stessa rimessa al giudice comune - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., «nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo» - in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, non identificato al momento della commessa violazione - «alla sanzione contemplata dal comma 8 dell'art. 180» del medesimo codice della strada, senza prevedere «esimenti o cause di giustificazione accertate esistenti e fondate», così impedendo al proprietario del veicolo di allegare circostanze in grado di giustificare perché abbia reso una dichiarazione di contenuto solo negativo. Tra le varie interpretazioni della norma censurata deve essere prescelta - perché idonea a fugare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale - quella secondo cui si deve distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio.
- Per l'affermazione della prospettata interpretazione, v., citate, ordinanze nn. 244/2006 e 434/2007.