Sentenza 166/2008 (ECLI:IT:COST:2008:166)
Massima numero 32469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
19/05/2008; Decisione del
19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Concertazione istituzionale per la predisposizione di un programma nazionale contenente obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale - Ricorso della Regione Lombardia - Censura priva di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Concertazione istituzionale per la predisposizione di un programma nazionale contenente obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale - Ricorso della Regione Lombardia - Censura priva di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, il quale, in materia di edilizia residenziale pubblica, prevede una concertazione istituzionale per la predisposizione di un programma nazionale contenente obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale, in quanto la censura è priva di un'adeguata motivazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/02/2007
n. 9
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte