Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Onere imposto alle Regioni di predisposizione di un piano straordinario finalizzato ad identificare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, da inviare ai competenti ministeri - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione delle competenze regionali - Esclusione - Riconducibilità della disposizione censurata alla materia della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» e alla materia del «governo del territorio» - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. Invero, posto che, anche dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, continua a spettare allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, e che la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in quanto ricadenti nella materia «governo del territorio», appartiene alla competenza legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., la disposizione censurata non viola gli evocati parametri, giacché prevede un programma generale di interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, nell'ambito del quale lo Stato, da una parte, si riserva il potere di individuare le categorie particolarmente disagiate, da considerare con priorità su tutto il territorio nazionale e, dall'altra, detta i principi fondamentali che dovranno presiedere all'elaborazione dei piani specifici, di competenza delle Regioni.
- In tema di edilizia residenziale pubblica, v., citate, sentenze n. 451/2006 e n. 94/2007.