Sentenza 70/2023 (ECLI:IT:COST:2023:70)
Massima numero 45564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  23/02/2023;  Decisione del  23/02/2023
Deposito del 14/04/2023; Pubblicazione in G. U. 19/04/2023
Massime associate alla pronuncia:  45556  45557  45558  45559  45560  45561  45562  45563  45566


Titolo
Sussidiarietà (principio di) - In genere - Attrazione di funzioni amministrative, e delle relative competenze legislative, da parte dello Stato - Condizione - Rispetto del principio di leale collaborazione - Acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata - Necessità (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione statale nella parte in cui non prevede che, nell'ambito del programma di rigenerazione urbana, il decreto interministeriale che determina l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata). (Classif. 249001).

Testo

Gli interventi statali di "attrazione in sussidiarietà" per ritenersi legittimi devono esercitarsi nel rispetto della leale collaborazione; devono infatti essere garantiti momenti partecipativi per gli enti territoriali "espropriati" delle proprie prerogative costituzionali, a fronte dell'esigenza di assicurare un esercizio unitario delle funzioni. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45292; S. 179/2022 - mass. 45069; S. 123/2022 - mass. 45046; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 104/2021).


Le norme dettate dallo Stato in un ambito riconducibile a una materia di legislazione concorrente possano trovare legittimazione se stabiliscono princìpi fondamentali, secondo quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost., ovvero se dettate per effetto della «chiamata in sussidiarietà», purché vengano garantite idonee procedure collaborative. (Precedente: S. 6/2023 - mass. 45292).


A fronte di attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato di funzioni amministrative (e correlate funzioni legislative) in ambiti di competenza legislativa concorrente regionale, in cui si esplicano altresì rilevanti competenze amministrative comunali, è necessaria l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, che coinvolge sia le regioni che gli enti locali. (Precedenti: S. 74/2019 - mass. 42119; S. 56/2019 - mass. 42339).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., l'art. 1, comma 537, della legge n. 234 del 2021, nella parte in cui non prevede, nell'ambito del programma di rigenerazione urbana, che il decreto interministeriale di determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. La disposizione impugnata dalla Regione Veneto lede le prerogative costituzionali assegnate alle regioni in materia di governo del territorio e il principio di leale collaborazione; lo Stato infatti ha attratto, con chiamata in sussidiarietà, le competenze amministrative di dettaglio, unitamente alle rispettive competenze legislative regionali nella citata materia, senza garantire il coinvolgimento delle regioni).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2021  n. 234  art. 1  co. 537

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte