Sentenza 166/2008 (ECLI:IT:COST:2008:166)
Massima numero 32472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
19/05/2008; Decisione del
19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Possibilità per determinati Comuni di istituire commissioni per la graduazione delle azioni di rilascio finalizzate a favorire il passaggio «da casa a casa» per i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2007 - Ricorso della Regione Lombardia - Lesione della competenza residuale delle Regioni in materia di politiche sociali - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Possibilità per determinati Comuni di istituire commissioni per la graduazione delle azioni di rilascio finalizzate a favorire il passaggio «da casa a casa» per i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2007 - Ricorso della Regione Lombardia - Lesione della competenza residuale delle Regioni in materia di politiche sociali - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. La norma censurata, nell'attribuire a determinati Comuni la possibilità di istituire commissioni per la graduazione delle azioni di rilascio finalizzate a favorire il passaggio "da casa a casa" dei beneficiari, si pone in contrasto con la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di politiche sociali e viola quindi l'art. 117, quarto comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/02/2007
n. 9
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte