Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Concertazione istituzionale per la predisposizione di un programma nazionale contenente obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata violazione delle competenze regionali - Esclusione - Attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato della competenza legislativa in materia di «programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale» - Adeguato coinvolgimento delle Regioni sia in sede di concertazione generale che nella predisposizione del programma nazionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. La norma censurata - la quale, nel prevedere che, attraverso adeguate forme di concertazione istituzionale, il Ministro delle infrastrutture predispone un programma nazionale contenente, tra l'altro, obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale comporta la «attrazione in sussidiarietà» da parte dello Stato della competenza legislativa in tema di «programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale» - trova giustificazione nell'esigenza di un momento unitario, che deve precedere la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Essa inoltre introduce una deroga da riparto delle competenze in materia proporzionata e assicura un adeguato coinvolgimento delle Regioni.
- V., citate, sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004.