Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Concertazione istituzionale per la predisposizione di un programma nazionale contenente obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata omessa previsione di risorse finanziarie - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale e locale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera d), della legge 8 febbraio 2007, n. 9, censurato, in riferimento all'art. 119 Cost., in quanto stabilendo che per tutto quanto verrà imposto in sede di programmazione alle Regioni e agli enti locali non sono previste risorse finanziarie, violerebbe il principio di certezza delle risorse finanziarie e l'autonomia finanziaria regionale. La disposizione censurata, nel prevedere che il programma nazionale, predisposto d'intesa con la Conferenza unificata, debba contenere la stima delle risorse necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non incide sulla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore, attribuita alle Regioni dalla legislazione vigente.