Sentenza 166/2008 (ECLI:IT:COST:2008:166)
Massima numero 32474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32469  32470  32471  32472  32473  32475


Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Concertazione istituzionale per la predisposizione di un programma nazionale contenente obiettivi ed indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata omessa previsione di risorse finanziarie - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale e locale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, lettera d), della legge 8 febbraio 2007, n. 9, censurato, in riferimento all'art. 119 Cost., in quanto stabilendo che per tutto quanto verrà imposto in sede di programmazione alle Regioni e agli enti locali non sono previste risorse finanziarie, violerebbe il principio di certezza delle risorse finanziarie e l'autonomia finanziaria regionale. La disposizione censurata, nel prevedere che il programma nazionale, predisposto d'intesa con la Conferenza unificata, debba contenere la stima delle risorse necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non incide sulla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore, attribuita alle Regioni dalla legislazione vigente.



Atti oggetto del giudizio

legge  08/02/2007  n. 9  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte