Sentenza 168/2008 (ECLI:IT:COST:2008:168)
Massima numero 32480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32477  32478  32479  32481  32482  32483  32484  32485  32486  32487  32488


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la riduzione, nell'anno 2007, dei costi della fornitura energetica per finalità sociali - Determinazione delle condizioni e modalità di utilizzo del fondo con atto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Introduzione di vincolo di destinazione specifica del fondo in riferimento all'anno 2007 - Violazione della competenza legislativa residuale in materia «servizi sociali» - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Conseguente assegnazione generica del fondo alle Regioni per il perseguimento di finalità sociali.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso. Infatti, per quanto riguarda l'anno 2007, il fondo incide esclusivamente su una materia di competenza legislativa regionale, essendo destinato a finanziare interventi, di carattere sociale, relativi alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili (commi 363 e 364), ed interviene, così, nella materia, di potestà legislativa residuale delle Regioni, dei "servizi sociali", inerendo ad attività riguardanti la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale consegue che, a ciascuna Regione, dovrà essere assegnata genericamente, per il perseguimento di finalità sociali, la quota parte del fondo loro spettante, senza il suindicato vincolo di destinazione specifica.

- Sui fondi statali con vincolo di destinazione, v. le citate sentenze nn. 63, 50 e 45/2008; n. 137/2007; n. 160, n. 77 e n. 51/2005.

- Sui fondi statali con vincolo di destinazione incidenti su materie oggetto di "chiamata in sussidiarietà" da parte dello Stato, v. le citate ordinanza n. 155/2005 e sentenze n. 31/2005, n. 6/2004, n. 303/2003.

- In tema di strumenti concertativi a salvaguardia delle competenze regionale in caso di intervento finanziario statale sulle competenze regionali, v. le citate sentenze n. 63 e n. 50/2008; n. 201/2007; n. 211 e n. 133/2006; n. 6 del 2004.

- Sulla assegnazione generica di fondi statali alle Regioni a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale per la sussistenza di vincolo di destinazione, v. le citate sentenze n. 118/2006 e n. 423/2004.

- In tema di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., v. le citate sentenze n. 50 del 2008; n. 387/2007 e n. 248/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 362

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 363

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 364

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte