Sentenza 168/2008 (ECLI:IT:COST:2008:168)
Massima numero 32481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32477  32478  32479  32480  32482  32483  32484  32485  32486  32487  32488


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la riduzione, nel biennio 2008-2009, dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili - Determinazione delle condizioni e modalità di utilizzo del fondo con atto ministeriale - Ricorso della Regione Lombardia - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Unilaterale previsione di un vincolo di destinazione del fondo, pari a 11 milioni annui di euro nel biennio 2008-2009, per interventi di efficienza energetica - Omessa previsione del raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata a salvaguardia delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 364, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: a) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009». Il fondo unitario disciplinato dalle norme censurate di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili ha un forte impatto sulle competenze legislative regionali nelle materie dei servizi sociali e della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», tale da imporre al legislatore statale di stabilire la destinazione ed effettuare il riparto delle risorse tra i diversi interventi adottando l'intesa "forte" quale adeguato strumento di coinvolgimento delle Regioni. In particolare, dovrà essere oggetto di intesa anche la determinazione della quota del fondo da utilizzare per finalità di efficienza energetica, senza che possa valere il limite di 11 milioni di euro annui unilateralmente posto dal legislatore statale con la norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 364

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte