Regioni (competenza residuale) - Istruzione e formazione professionale - Definizione - Materia che ricomprende l'istruzione e la formazione professionale pubbliche - Esclusione della formazione interna, da ricondurre alla materia dell'ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione statale che circoscrive l'applicazione dei tirocini extracurriculari a soggetti con difficoltà di inclusione sociale). (Classif. 218006).
Dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche, impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie, che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi. Viceversa, la disciplina della formazione interna - che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti - non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale ma, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all'ordinamento civile, sicché spetta allo Stato stabilire la relativa normativa. (Precedenti: S. 287/2012 - mass. 36783; S. 24/2007 - mass. 30986; S. 50/2005).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., l'art. 1, comma 721, lett. a, della legge n. 234 del 2021 che - nel demandare a un accordo tra Stato e regioni la definizione di linee guida condivise - stabilisce che la revisione della disciplina dei tirocini extracurriculari debba avvenire secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale. La disposizione impugnata dalla Regione Veneto determina un'indebita invasione della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale). (Precedente: S. 287/2012 - mass. 36783).