Sentenza 168/2008 (ECLI:IT:COST:2008:168)
Massima numero 32482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32477  32478  32479  32480  32481  32483  32484  32485  32486  32487  32488


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la riduzione, negli anni successivi al 2009, dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili - Utilizzazione della dotazione, nel limite di 100 milioni di euro annui, per copertura indistinta delle finalità del Fondo - Ricorso della Regione Lombardia - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Unilaterale previsione di un vincolo di destinazione del fondo, pari a 100 milioni annui di euro per gli anni successivi al 2009, per interventi di efficienza energetica - Omessa previsione del raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata a salvaguardia delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma. Valgono, pertanto, le considerazioni già svolte in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 364 dello stesso articolo (v. massima E).

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 362

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte