Sentenza 168/2008 (ECLI:IT:COST:2008:168)
Massima numero 32482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
19/05/2008; Decisione del
19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la riduzione, negli anni successivi al 2009, dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili - Utilizzazione della dotazione, nel limite di 100 milioni di euro annui, per copertura indistinta delle finalità del Fondo - Ricorso della Regione Lombardia - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Unilaterale previsione di un vincolo di destinazione del fondo, pari a 100 milioni annui di euro per gli anni successivi al 2009, per interventi di efficienza energetica - Omessa previsione del raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata a salvaguardia delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per la riduzione, negli anni successivi al 2009, dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili - Utilizzazione della dotazione, nel limite di 100 milioni di euro annui, per copertura indistinta delle finalità del Fondo - Ricorso della Regione Lombardia - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Unilaterale previsione di un vincolo di destinazione del fondo, pari a 100 milioni annui di euro per gli anni successivi al 2009, per interventi di efficienza energetica - Omessa previsione del raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata a salvaguardia delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma. Valgono, pertanto, le considerazioni già svolte in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 364 dello stesso articolo (v. massima E).
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma. Valgono, pertanto, le considerazioni già svolte in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 364 dello stesso articolo (v. massima E).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 362
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte