Sentenza 168/2008 (ECLI:IT:COST:2008:168)
Massima numero 32485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
19/05/2008; Decisione del
19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Disciplina del Fondo statale di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, per il maggior accesso possibile alle risorse idriche - Ricorso della Regione Lombardia - Sostituzione della disposizione censurata, con effetto dal 1° gennaio 2008, ad opera di altre disposizioni introdotte con la legge finanziaria 2008 - Non intervenuta deduzione da parte del resistente circa la inapplicazione, 'medio tempore', della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Disciplina del Fondo statale di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, per il maggior accesso possibile alle risorse idriche - Ricorso della Regione Lombardia - Sostituzione della disposizione censurata, con effetto dal 1° gennaio 2008, ad opera di altre disposizioni introdotte con la legge finanziaria 2008 - Non intervenuta deduzione da parte del resistente circa la inapplicazione, 'medio tempore', della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Testo
Nonostante che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'impugnato comma 1284 sia stato sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2008, dai commi 1284, 1284-bis e 1284-ter, introdotti dal comma 334 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in mancanza di deduzioni circa la non avvenuta applicazione della disposizione nel testo originario, non vi sono elementi per dichiarare cessata la materia del contendere per effetto del suddetto ius superveniens.
Nonostante che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'impugnato comma 1284 sia stato sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2008, dai commi 1284, 1284-bis e 1284-ter, introdotti dal comma 334 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in mancanza di deduzioni circa la non avvenuta applicazione della disposizione nel testo originario, non vi sono elementi per dichiarare cessata la materia del contendere per effetto del suddetto ius superveniens.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1284
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte