Sentenza 168/2008 (ECLI:IT:COST:2008:168)
Massima numero 32485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32477  32478  32479  32480  32481  32482  32483  32484  32486  32487  32488


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Disciplina del Fondo statale di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, per il maggior accesso possibile alle risorse idriche - Ricorso della Regione Lombardia - Sostituzione della disposizione censurata, con effetto dal 1° gennaio 2008, ad opera di altre disposizioni introdotte con la legge finanziaria 2008 - Non intervenuta deduzione da parte del resistente circa la inapplicazione, 'medio tempore', della disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere - Esclusione.

Testo
Nonostante che, successivamente alla proposizione del ricorso, l'impugnato comma 1284 sia stato sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2008, dai commi 1284, 1284-bis e 1284-ter, introdotti dal comma 334 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in mancanza di deduzioni circa la non avvenuta applicazione della disposizione nel testo originario, non vi sono elementi per dichiarare cessata la materia del contendere per effetto del suddetto ius superveniens.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1284

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte