Sentenza 168/2008 (ECLI:IT:COST:2008:168)
Massima numero 32486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32477  32478  32479  32480  32481  32482  32483  32484  32485  32487  32488


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento di progetti ed interventi per il maggior accesso possibile alle risorse idriche - Adozione di provvedimento ministeriale per il funzionamento e l'erogazione del fondo, da adottare previo parere della Conferenza unificata - Ricorso della Regione Lombardia - Coinvolgimento di una pluralità di materie e interessi riconducibili a competenze legislative statali e regionali nessuna delle quali prevalente sulle altre - Previsione, in sede di emanazione dell'apposito provvedimento ministeriale di attuazione, del mero parere della Conferenza unificata anziché della necessità di un'intesa con la stessa Conferenza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari». Il fondo in esame ha un àmbito di intervento complesso, riguardando una pluralità di materie, tra le quali, in particolare, quelle: a) della «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), in quanto, avendo il fine di finanziare progetti diretti a favorire l'accesso alle risorse idriche, incide sulle interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" e, quindi, dell'ambiente, inteso «come "sistema" [...] nel suo aspetto dinamico»; b) della «cooperazione internazionale», ricompresa nella materia «politica estera nazionale», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a, Cost.), in quanto è diretto a finanziare progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari e, quindi, anche in àmbito internazionale; c) della «tutela della salute», dell'«alimentazione» e del «governo del territorio», tutte di competenza regionale concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto finanzia progetti che incidono sia sulla qualità e quantità delle acque destinate al consumo umano, al fine di proteggere la salute e di consentire un'adeguata alimentazione delle popolazioni, sia sulla corretta programmazione degli insediamenti nel territorio e di opere finalizzate alla fruizione delle risorse idriche. Le disposizioni censurate, dunque, istituiscono un fondo di natura unitaria ed indivisa, la cui disciplina si pone all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale, senza che nessuna di tali materie possa considerarsi nettamente prevalente sulle altre. Sicché, la concorrenza di competenze esige l'applicazione del principio di leale collaborazione e dunque la necessità di un'intesa con la stessa Conferenza unificata.

- Sulla competenza legislativa in tema di ambiente, v. le citate sentenza n. 378/2007 e ordinanza n. 144/2007.

- In tema di cooperazione internazionale v. la citata n. 211/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1284

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte