Sentenza 168/2008 (ECLI:IT:COST:2008:168)
Massima numero 32487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32477  32478  32479  32480  32481  32482  32483  32484  32485  32486  32488


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento di progetti ed interventi per il maggior accesso possibile alle risorse idriche - Istituzione di un contributo (pari a 0,1 centesimi di euro) per ogni bottiglia di acqua in materiale plastico venduta al pubblico destinato a confluire nel fondo - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nonché del principio di leale collaborazione - Qualificazione del «contributo» quale «tributo proprio» dello Stato - Conseguente riconducibilità della disposizione alla materia di competenza esclusiva statale «sistema tributario dello Stato» - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, in quanto detta disposizione istituisce un prelievo, senza prevedere, né sull'an né sul quantum, né sulla destinazione delle risorse, un coinvolgimento forte della Regione. Al di là del nomen juris utilizzato («contributo»), la norma statale denunciata istituisce un prelievo che ha le caratteristiche essenziali dell'imposizione tributaria, e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa. Il «contributo» previsto dal comma 1284 va qualificato, pertanto, come "tributo proprio" dello Stato, con la conseguenza che detto comma risulta emanato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «sistema tributario dello Stato», prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., senza che sia necessaria alcuna previa intesa con le Regioni.

- Sui caratteri essenziali dell'imposizione tributaria, v. le citate sentenze n. 64/2008; n. 334/2006; n. 73/2005.

- Sulla nozione di tributo proprio dello Stato, v. le citate sentenze n. 102/2008 e n. 451/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1284

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte