Sentenza 168/2008 (ECLI:IT:COST:2008:168)
Massima numero 32488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
19/05/2008; Decisione del
19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Istituzione e disciplina del Fondo statale di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento di progetti ed interventi per il maggior accesso possibile alle risorse idriche - Previsione di regolamento ministeriale attuativo da adottare senza l'intesa con le Regioni - Istituzione di un «contributo» gravante su ogni bottiglia di acqua in materiale plastico venduta destinato a confluire nel fondo - Sopravvenuta riproduzione di disposizione già censurata dalla Regione ricorrente avente efficacia dal 1° gennaio 2008 - Estensione della questione di legittimità costituzionale alla norma che, posta da atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo - Trasferimento delle censure proposte nei confronti dell'originario comma 1284 ai vigenti commi 1284, 1284-'bis' e 1284-'ter' dell'art. 1, legge n. 296 del 2006 - Conseguente estensione della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'originario testo del comma 1284 al nuovo testo dello stesso comma per le medesime ragioni e nei limiti in essa indicati.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2008 - Istituzione e disciplina del Fondo statale di solidarietà finalizzato a promuovere il finanziamento di progetti ed interventi per il maggior accesso possibile alle risorse idriche - Previsione di regolamento ministeriale attuativo da adottare senza l'intesa con le Regioni - Istituzione di un «contributo» gravante su ogni bottiglia di acqua in materiale plastico venduta destinato a confluire nel fondo - Sopravvenuta riproduzione di disposizione già censurata dalla Regione ricorrente avente efficacia dal 1° gennaio 2008 - Estensione della questione di legittimità costituzionale alla norma che, posta da atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo - Trasferimento delle censure proposte nei confronti dell'originario comma 1284 ai vigenti commi 1284, 1284-'bis' e 1284-'ter' dell'art. 1, legge n. 296 del 2006 - Conseguente estensione della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'originario testo del comma 1284 al nuovo testo dello stesso comma per le medesime ragioni e nei limiti in essa indicati.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari». Dal testo delle disposizioni sopravvenute risulta con tutta evidenza che esse riproducono, nella sostanza, la norma già censurata, in quanto continuano a prevedere sia l'istituzione del fondo finalizzato a promuovere progetti nazionali ed internazionali atti «a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche», sia l'istituzione del contributo - che va a confluire nel medesimo fondo - gravante su «ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico», e viene modificata solo la misura del contributo ed esclusa l'emanazione dei regolamenti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze, previsti nel testo originario del comma 1284. Poiché, dunque, anche il nuovo testo del comma 1284 non prevede alcuna intesa con le Regioni in ordine all'utilizzazione del fondo, il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione impone l'estensione della questione alla norma che, sebbene posta da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo sostanzialmente immutato contenuto precettivo. Ne consegue che la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'originario testo del comma 1284 va estesa, per le stesse ragioni e negli stessi limiti, al nuovo testo dello stesso comma.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari». Dal testo delle disposizioni sopravvenute risulta con tutta evidenza che esse riproducono, nella sostanza, la norma già censurata, in quanto continuano a prevedere sia l'istituzione del fondo finalizzato a promuovere progetti nazionali ed internazionali atti «a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche», sia l'istituzione del contributo - che va a confluire nel medesimo fondo - gravante su «ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico», e viene modificata solo la misura del contributo ed esclusa l'emanazione dei regolamenti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze, previsti nel testo originario del comma 1284. Poiché, dunque, anche il nuovo testo del comma 1284 non prevede alcuna intesa con le Regioni in ordine all'utilizzazione del fondo, il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione impone l'estensione della questione alla norma che, sebbene posta da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo sostanzialmente immutato contenuto precettivo. Ne consegue che la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'originario testo del comma 1284 va estesa, per le stesse ragioni e negli stessi limiti, al nuovo testo dello stesso comma.
- Su un caso analogo, v. la citata sentenza n. 533/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 1284
legge
24/12/2007
n. 244
art. 2
co. 344
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte