Sentenza 169/2008 (ECLI:IT:COST:2008:169)
Massima numero 32489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Causa di divorzio - Procedimenti contenziosi aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Competenza territoriale del tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi - Criterio manifestamente irragionevole - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 35 del 2005, inserito dalla legge di conversione n. 80 del 2005, limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza». La previsione, tra i criteri di competenza per territorio applicabili ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di quello del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, è manifestamente irragionevole ove si consideri che negli indicati procedimenti, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione - giudiziale o consensuale - sono stati autorizzati a vivere separatamente, sicché non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.

Atti oggetto del giudizio

legge  01/12/1970  n. 898  art. 4  co. 1

decreto-legge  14/03/2005  n. 35  art. 2  co. 3

legge di conversione  14/05/2005  n. 80  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte