Leggi, decreti e regolamenti - Norma di interpretazione autentica - Criteri per l'accertamento della natura interpretativa della norma.
Una disposizione legislativa può essere considerata interpretativa non solo qualora, esistendo una oggettiva incertezza del dato normativo ed un obiettivo dubbio ermeneutico, sia diretta a chiarire il contenuto di preesistenti norme, ovvero ad escludere o ad enucleare uno dei significati tra quelli plausibilmente ascrivibili a queste, ma anche quando precisi il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione; non spetta, peraltro, alla Corte costituzionale esprimere valutazioni sulla fondatezza delle differenti esegesi.
- In tema di norme di interpretazione autentica, v., citate, sentenze nn. 123/1988, 229/1999, 292 e 525/2000, 29 e 374/2002, 291/2003, 168/2004, 409/2005; nonché ordinanze nn. 480/1992, 400/2007.