Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Finanziamento ordinario delle funzioni degli enti territoriali, senza finalità di scopo, ex art. 119, terzo comma, Cost. - Progressiva ibridazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) con componente speciale vincolata. (Classif. 036014).
In base all'art. 119 Cost., le risorse devono essere sufficienti a consentire agli enti territoriali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, senza che residuino spazi per forme ordinarie di finanziamento statale con minor grado di autonomia, quali i fondi vincolati, al fine di evitare il rischio di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente e diversi da quelli derivanti dall'autonomia di spesa degli enti sub-statali, la quale, in virtù della maggiore vicinanza al territorio e della inerente responsabilità politica, dovrebbe tendenzialmente garantire una più efficace allocazione delle risorse, e tenuto conto del principio di tipicità delle ipotesi e dei procedimenti attinenti alla perequazione. (Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44670; S. 220/2021 - mass. 144294; S. 46/2013 - mass. 36974; S. 176/2012 - mass. 36477; S. 16/2004 - mass. 28286; S. 370/2003 - mass. 28170).
All'interno del Fondo di solidarietà comunale (FSC) e in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria - strutturata fin dalla sua istituzione senza alcun vincolo di destinazione - è stata progressivamente introdotta una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio, dai caratteri tipicamente riconducibili al quinto comma dell'art. 119 Cost., realizzando all'interno dell'unico FSC storicamente esistente un'ibridazione estranea al disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria, il quale, a tutela dell'autonomia degli enti territoriali, mantiene necessariamente distinte le due forme di perequazione. (Precedenti: S. 123/2022 - mass. 44989).