Previdenza - Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, della determinazione della retribuzione pensionabile relativa al periodo di lavoro svolto all'estero moltiplicando per cento l'importo dei contributi trasferiti e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore nel periodo cui si riferiscono i contributi stessi - Ritenuta violazione del principio di affidamento imputabile all'efficacia retroattiva di norma di carattere innovativo - Asserito ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori italiani emigrati all'estero ed incidenza sulla garanzia previdenziale - Esclusione - Mera esplicitazione di un precetto già ricavabile dalle disposizioni oggetto di interpretazione autentica, con salvezza delle posizioni dei lavoratori liquidati in base ad un criterio più favorevole - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - il quale prevede che "L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per l'invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge." -, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, per ritenuta violazione del principio di affidamento imputabile all'efficacia retroattiva di norma di carattere innovativo e per ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori italiani emigrati all'estero ed incidenza sulla garanzia previdenziale. Infatti, posto che le previsioni espresse dall'art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968 e dalle successive disposizioni in materia - collocandosi nell'àmbito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza fra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, in ossequio al vincolo imposto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione - implicano che il rapporto tra la retribuzione pensionabile e la massa dei contributi disponibili sia quello espresso dalle aliquote contributive previste in Italia, la disposizione censurata, disponendo che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, sia riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo, - ha reso esplicito un precetto già contenuto nelle disposizioni oggetto dell'interpretazione autentica. Sotto tale profilo essa non è quindi irragionevole. La norma censurata, inoltre, assegnando alla disposizione interpretata un significato rientrante nelle possibili letture del testo originario, non determina alcuna lesione dell'affidamento del cittadino nella certezza dell'ordinamento giuridico. Né sussiste violazione del principio di eguaglianza, perché la salvezza delle posizioni dei lavoratori, cui già sia stato liquidato il trattamento pensionistico secondo un criterio più favorevole, risponde all'esigenza di rispettare il principio dell'affidamento ed i diritti ormai acquisiti di detti lavoratori. Non è leso neppure l'art. 35, quarto comma, Cost., perché la disposizione censurata non attribuisce al lavoro prestato all'estero un trattamento deteriore rispetto a quello svolto in Italia, ma anzi assicura la razionalità complessiva del sistema previdenziale, evitando che, a fronte di una esigua contribuzione versata nel Paese estero, si possano ottenere le stesse utilità che chi ha prestato attività lavorativa esclusivamente in Italia può conseguire solo grazie ad una contribuzione molto più gravosa. Infine, non è ravvisabile un contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost., perché la norma censurata non determina alcuna riduzione ex post del trattamento previdenziale spettante ai lavoratori.
- Sulla esplicitazione, ad opera di una disposizione censurata, di un precetto già contenuto nelle disposizioni oggetto dell'interpretazione autentica, v. le citate sentenze n. 274 e n. 135/2006.