Ordinanza 173/2008 (ECLI:IT:COST:2008:173)
Massima numero 32497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  19/05/2008;  Decisione del  19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:  32495  32496


Titolo
Imposte e tasse - Accertamento della base imponibile IVA - Possibilità per l'Ufficio, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, di avvalersi di presunzioni semplici ricavate dai movimenti attivi e passivi dei conti correnti del contribuente, anche in relazione a periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione impugnata - Conseguente onere per il contribuente di allegazione di prove che non era tenuto a precostituirsi all'epoca dei fatti - Asserita lesione dei principi di uguaglianza, di irretroattività delle disposizioni tributarie, di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa indicazione dei 'tertia comparationis', erroneo presupposto interpretativo circa l'asserita retroattività della disposizione denunciata - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 18, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - il quale consente all'amministrazione finanziaria di assumere iniziative ispettive e di accertamento della base imponibile dell'IVA presso istituti di credito e di porre a base delle rettifiche e degli accertamenti i dati e gli elementi risultanti da tali indagini (se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili), anche in relazione a periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 413 del 1991 (1° gennaio 1992). Esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., essendo la questione formulata senza alcuna indicazione dei tertia comparationis che risultano solo genericamente richiamati, non sussiste né l'asserita violazione degli artt. 23 e 53 Cost., in quanto il giudice a quo muove dall'erroneo presupposto interpretativo che la norma denunciata abbia efficacia retroattiva, perché la suddetta norma è dettata con riferimento non già agli anni d'imposta oggetto delle indagini degli uffici tributari, ma esplica i suoi effetti solo sul piano istruttorio essendo rivolta all'acquisizione, da parte degli uffici stessi, di dati relativi ai conti correnti bancari e simili, concernenti qualsiasi periodo d'imposta e, quindi, anche i periodi - come quello al quale si riferisce il giudizio principale - anteriori al 1992, anno di entrata in vigore della suddetta legge n. 413 del 1991; nè quella dell'art. 97 Cost. poiché la norma denunciata non compromette né l'imparzialità né il buon andamento della pubblica amministrazione, limitandosi a chiarire quali presunzioni (oggettive, ragionevoli e relative) possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti tributari di cui agli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972.

- In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 260/2000.

- Sulla presunzione basata sui dati bancari, v. le citate ordinanze n. 33/2002 e n. 260/2000.

- Sull'evocato art. 23 Cost., nel senso che non stabilisce alcun principio di irretroattività della legge tributaria, v. la citata ordinanza n. 428/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/10/1972  n. 633  art. 51  co. 2

legge  30/12/1991  n. 413  art. 18  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte