Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Morosità del conduttore - Procedimento speciale di ingiunzione e di sfratto - Ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti - Opposizione - Asserita mancanza di un termine massimo per la notificazione del decreto ingiuntivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai destinatari dell'ordinaria ingiunzione di pagamento ed incidenza sul diritto di difesa dell'ingiunto - Omessa verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine massimo per la notificazione, al conduttore moroso di alloggio di edilizia economica e popolare, del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, a pena di inefficacia dello stesso. Il giudice rimettente non ha adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, in quanto, in presenza di specifici precedenti giurisprudenziali, aveva l'onere di interrogarsi se la ritenuta applicabilità dei termini della procedura d'ingiunzione al procedimento speciale previsto dalla disposizione censurata, anche a preferenza dei più ristretti termini previsti dalla norma speciale, non comportasse, quasi di conseguenza necessaria, l'applicabilità di termini non previsti da quest'ultimo, come quello della notificazione del decreto ingiuntivo previsto a pena d'inefficacia dall'art. 644 cod. proc. civ.
- Sull'interpretazione adeguatrice dell'art. 32 del r.d. n. 1165 del 1938, v. citata sentenza n. 159/1969.
- Sulle interpretazioni costituzionalmente orientate dell'art. 32 del r.d. n. 1165/1938 v. la citata ordinanza n. 227/2006 e le citate sentenze nn. 203/2003 e 419/1991.
- Sull'obbligo per il giudice a quo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v. le citate ordinanze n. 343 e n. 70/2003.