Ordinanza 176/2008 (ECLI:IT:COST:2008:176)
Massima numero 32501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
19/05/2008; Decisione del
19/05/2008
Deposito del 23/05/2008; Pubblicazione in G. U. 28/05/2008
Massime associate alla pronuncia:
32500
Titolo
Riscossione delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso dell'indebito - Termine di decadenza di diciotto mesi dalla data dell'eseguito versamento - Ritenuta inapplicabilità nei giudizi 'a quibus' del più favorevole 'jus superveniens' che ha previsto il più elevato termine decadenziale di quarantotto mesi - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, per ingiustificata disparità di disciplina rispetto alle istanze di rimborso di ritenute dirette (assoggettate al termine di prescrizione decennale) - Questione analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili diversi da quelli già esaminati - Irrilevanza del successivo intervento del legislatore, che ha stabilito un termine decadenziale di quarantotto mesi - Manifesta infondatezza della questione.
Riscossione delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso dell'indebito - Termine di decadenza di diciotto mesi dalla data dell'eseguito versamento - Ritenuta inapplicabilità nei giudizi 'a quibus' del più favorevole 'jus superveniens' che ha previsto il più elevato termine decadenziale di quarantotto mesi - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, per ingiustificata disparità di disciplina rispetto alle istanze di rimborso di ritenute dirette (assoggettate al termine di prescrizione decennale) - Questione analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili diversi da quelli già esaminati - Irrilevanza del successivo intervento del legislatore, che ha stabilito un termine decadenziale di quarantotto mesi - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché irragionevolmente sottopone il diritto al rimborso degli importi corrisposti all'erario con versamento diretto al breve termine decadenziale di 18 mesi, mentre il diritto al rimborso delle somme assoggettate a ritenuta diretta, disciplinato dal primo comma dell'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, è invece sottoposto al più ampio termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del codice civile. Questioni analoghe sono già state dichiarate manifestamente infondate sul rilievo della non omogeneità delle posizioni poste a raffronto dal rimettente e non vengono prospettati profili diversi da quelli già presi in esame o, comunque, tali da indurre a modificare il precedente orientamento, mentre la circostanza che il legislatore ha successivamente e gradatamente introdotto per i rimborsi delle imposte corrisposte mediante assoggettamento a ritenuta diretta ovvero mediante versamento diretto, un unico termine decadenziale di quarantotto mesi è effetto di una sua scelta discrezionale diretta a unificare i termini per esercitare il diritto al rimborso, che non elimina la riscontrata non omogeneità delle situazioni comparate dal rimettente.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché irragionevolmente sottopone il diritto al rimborso degli importi corrisposti all'erario con versamento diretto al breve termine decadenziale di 18 mesi, mentre il diritto al rimborso delle somme assoggettate a ritenuta diretta, disciplinato dal primo comma dell'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, è invece sottoposto al più ampio termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del codice civile. Questioni analoghe sono già state dichiarate manifestamente infondate sul rilievo della non omogeneità delle posizioni poste a raffronto dal rimettente e non vengono prospettati profili diversi da quelli già presi in esame o, comunque, tali da indurre a modificare il precedente orientamento, mentre la circostanza che il legislatore ha successivamente e gradatamente introdotto per i rimborsi delle imposte corrisposte mediante assoggettamento a ritenuta diretta ovvero mediante versamento diretto, un unico termine decadenziale di quarantotto mesi è effetto di una sua scelta discrezionale diretta a unificare i termini per esercitare il diritto al rimborso, che non elimina la riscontrata non omogeneità delle situazioni comparate dal rimettente.
- Sulla non omogeneità delle situazioni disciplinate dagli artt. 37 e 38, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, v., citate, ordinanze nn. 305/1985, 545/1987 e 430/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 38
co. 1
legge
13/05/1999
n. 133
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte